L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Tale Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la formazione specifica ha una durata di 8 ore.
Programma
FORMAZIONE GENERALE
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
FORMAZIONE SPECIFICA
– Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e illuminazione. Rischio chimico
– Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
– Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
– Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
– Procedure organizzative per il primo soccorso
– Incidenti e infortuni mancati
– Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM)
– Movimentazione manuale dei carichi
– Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
– Il rischio biologico e le misure di sicurezza
Periodicità di aggiornamento
Ogni 5 anni (durata 6 ore)